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Sez. 3, Sentenza n. 13757 del 20/09/2002 (Rv. 557485 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | D.Lgs. n. 51 del 1998 - Efficacia - Competenza per materia - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557485-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In materia di procedimento civile esecutivo, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16 cod. proc. civ. operata dell'art. 51 del D.Lgs. n. 51 del 1998, a partire dalla dal 2 giugno 1999 (data di efficacia del citato D.Lgs. n. 51 del 1998) il tribunale è l'unico ufficio competente per materia in tema di esecuzione forzata, non avendo il giudice di pace - analogamente alla limitazione al riguardo già valevole, per scelta legislativa, per il giudice conciliatore - competenza in materia di esecuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)