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Sez. L, Sentenza n. 13427 del 02/12/1999 (Rv. 531760 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Sollevato dal tribunale adito in riassunzione - A seguito di declinatoria di competenza del pretore - Su controversia di accertamento dell'obbligo del terzo relativo a credito di lavoro - "Ius superveniens" ex D.Lgs. n. 51 del 1998 - Soppressione dell'ufficio pretorile dal 2 giugno 1999 e trasferimento della competenza pretorile al tribunale - Decisione del regolamento dopo detta data - Rilievo dell'appartenenza della controversia al giudice del lavoro - Nonché della spettanza di essa al tribunale - Conseguenze - Rigetto dell'istanza di regolamento - Fondamento - Problema di distribuzione della competenza all'interno del tribunale - Non deducibilità con il regolamento di competenza.
Stato
decisa il 1999-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531760-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

In sede di decisione su un'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, proposta da un tribunale, il quale, essendogli stata rimessa, per ragioni di valore, dal pretore giudice dell'esecuzione nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione presso terzi, la controversia per l'accertamento della sussistenza del credito pignorato, abbia rilevato che la controversia era riconducibile all'ambito della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, la Corte di Cassazione, nel provvedere sull'istanza dopo il 2 giugno 1999 e nel prendere atto che, a seguito della sopravvenuta efficacia a far tempo da quella data dell'istituzione del giudice unico di tribunale, ex D.Lgs. n. 51 del 1998, l'ufficio del pretore (come risulta dall'art. 1 di detto D.Lgs.) è stato soppresso e le relative competenze, ivi comprese quelle sulle controversie di lavoro e previdenziali e quelle di tale natura insorte ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. (come emerge dal coordinamento dello stesso articolo 1 con le modifiche apportate dagli artt. da 81 ad 86 del D.Lgs. alle norme degli artt. 413, primo comma, 417, terzo comma, 427, primo comma, 428, secondo comma e 444 cod. proc. civ., nonché dalla modifica dell'art. 548, primo comma, apportata dall'art. 98 del D.Lgs.) sono state trasferite al tribunale in composizione monocratica, deve rilevare che la controversia oggetto del regolamento non rientra tra quelle per le quali l'ufficio pretorile è stato mantenuto transitoriamente in vita (dall'art. 1 e dall'art. 42 del D.Lgs.), identificandosi esse soltanto in quelle indicate dal primo comma dell'art. 133 del D.Lgs. (salvo il caso che siano rimesse in istruttoria, per il quale il secondo comma dello stesso articolo prevede che siano definite dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal D.Lgs.). Ne consegue che, dovendo alla controversia trovare applicazione le nuove norme ed apparendo, quindi, essa riconducibile alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, l'istanza di regolamento deve essere rigettata, in quanto la questione con essa posta, cioè che la competenza non segue il criterio della competenza del valore, ma è di competenza per materia del giudice del lavoro, si profila come questione intesa a stabilire se il tribunale remittente debba giudicare di essa secondo il rito ordinario o quello del lavoro, cioè come questione inerente la distribuzione delle controversie all'interno di uno stesso ufficio ed il rito con cui la controversia dev'essere trattata, di modo che non rientra tra quelle deducibili con il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 417 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 426 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 427 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 428 com. 2, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 1, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 42, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 133, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 81, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 82, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 83, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 84, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 85, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 86, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 247 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 108 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)