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Sez. 1, Sentenza n. 1006 del 11/02/2000 Cc. (dep. 08/03/2000) Rv. 215503 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di cui art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Decorrenza in caso di presentazione dell'istanza a norma dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. - Indicazione.
Stato
decisa il 2000-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215503-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. decorre dal giorno in cui la richiesta di riesame è pervenuta alla cancelleria del tribunale, anche quando la presentazione dell'istanza sia stata effettuata, ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., presso la cancelleria della pretura del luogo in cui si trova il richiedente: e ciò in quanto, in tale ipotesi, l'eventuale ritardo conseguente alla scelta operata dall'interessato non può determinare la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo, altrimenti rimessa proprio alla discrezionalità della parte che ha interesse alla caducazione della misura. (V. Corte cost., 22 giugno 1998 n. 232). (Conf. Sez. un., 22 marzo 2000, Solfrizzi, in corso di deposito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)