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Sez. 2, Sentenza n. 40202 del 22/11/2006 Cc. (dep. 06/12/2006) Rv. 235807 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE | Richiesta di riesame - Presentazione della richiesta - Tribunale del luogo di emissione della decisione - Relativa sezione distaccata - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235807-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE

La richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale del luogo di emissione della decisione impugnata, dal momento che la disposizione generale sulle impugnazioni, secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, in quanto espressiva del principio del "favor impugnationis", non ha carattere eccezionale e dunque non deve essere interpretata in senso restrittivo, rigorosamente ancorato al dato testuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)