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Sez. U, Sentenza n. 20067 del 18/09/2006 (Rv. 591495 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Canone per la concessione di beni del demanio fluviale - Natura tributaria - Esclusione - Effetti - Controversie - Devoluzione al giudice ordinario - Limiti - Distinzione dalle controversie riguardanti il canone per l'occupazione di aree pubbliche.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591495-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie l'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canone per la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici, ed è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla P.A. sul rapporto concessorio, nel qual caso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Tale situazione non è mutata per effetto della legge 23 dicembre 2001, n. 448, la quale ha devoluto al giudice tributario le controversie di natura tributaria precedentemente attribuite al giudice ordinario, ma non ha sottratto a quest'ultimo le controversie che non avessero la predetta natura, né per effetto della legge 2 dicembre 2005, n. 248, la quale ha devoluto alle commissioni tributarie soltanto le controversie riguardanti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63, Legge 23/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)