Sez. U, Sentenza n. 4955 del 08/03/2005 (Rv. 579814 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione di beni del demanio comunale - Controversie relative - Giurisdizione amministrativa o ordinaria - Riparto - Criteri distintivi - Individuazione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Nel vigore della disciplina contenuta nell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che - senza porre in discussione l'esistenza e la validità di atti amministrativi e senza involgere la risoluzione di questioni attinenti all'esistenza, alla durata e alla disciplina della posizione delle parti nell'ambito del rapporto tra privato e P.A. - abbia ad oggetto unicamente pretese patrimoniali nei confronti della P.A., volte al pagamento di corrispettivi e indennizzi in relazione ad un servizio affidato al privato. (Nella specie, la Corte Cass., in una controversia relativa a concessione di beni del demanio comunale a scopi pubblicitari, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, pur essendo stata dedotta una situazione che avrebbe potuto portare alla risoluzione della concessione, la domanda del concessionario aveva ad oggetto l'accertamento negativo del proprio dovere di corrispondere all'ente concedente i canoni e la conseguente richiesta di dichiarazione di infondatezza delle relative pretese del concedente).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)