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Sez. 5, Sentenza n. 3910 del 15/07/1999 Cc. (dep. 29/09/1999) Rv. 214481 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Potere del giudice del riesame di qualificare diversamente il fatto addebitato - In genere - Esclusione - Ipotesi in cui non siano necessari atti di indagine - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214481-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale, non è consentito al giudice procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto, a meno che la esigenza di tale modifica possa essere soddisfatta senza bisogno di ulteriori indagini. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva dedotto violazione di legge in quanto il tribunale del riesame aveva deciso senza operare, come pure richiesto, distinzione tra partecipazione a reato associativo e concorso eventuale nello stesso, né aveva rilevato che, in luogo della truffa, ricorreva la ipotesi delittuosa della appropriazione indebita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)