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Sez. 5, Ordinanza n. 45940 del 09/11/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233219 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Richiesta di mutamento della qualificazione giuridica del fatto - Interesse dell'indagato - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233219-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame che al ricorso per cassazione quando, con essi, l'indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua, per lui, alcuna concreta utilità. (In motivazione la Corte ha chiarito che difetta l'utilità quando il mutamento invocato non incide sulla possibilità di adottare o mantenere la misura e che si deve tenere conto del fatto che, comunque, il potere di riqualificazione giuridica riconosciuto al Gip e al Tribunale del riesame non produce effetti oltre il procedimento incidentale in corso. Nella fattispecie era stata chiesta in sede di riesame la qualificazione dei fatti come truffa aggravata ex art. 640 comma secondo n. 2 cod. pen. anziché come furto ex art. 624 bis, 625 comma secondo n. 2 cod. pen. e la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha anche evidenziato che la diversa durata dei termini di custodia cautelare dipendenti dalla qualificazione del fatto non integra l'interesse al gravame, che deve essere attuale e concreto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)