Sez. 5, Sentenza n. 8437 del 03/05/1977 Ud. (dep. 29/06/1977) Rv. 136322 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - MODIFICAZIONE DELLA PENA - POSSIBILITA DI CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITA - MANCATA CONCESSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - MODIFICAZIONE DELLA PENA - POSSIBILITA DI CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITA - MANCATA CONCESSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudice di rinvio, qualora modifichi la misura della pena in modo che sia possibile concedere la sospensione condizionale della pena in virtu di una legge piu favorevole, sopravvenuta dopo la consumazione del reato, puo di ufficio concedere il beneficio. Ma, trattandosi di un potere discrezionale e non di un dovere il giudice non ha l'Obbligo della motivazione nel caso che la sospensione della pena non venga concessa, salvo che l'imputato abbia fatto espressa richiesta di concessione del beneficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)