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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25750 del 15/10/2018 (Rv. 651371 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Disciplina ex art. 1227, comma 2, c.c. - Ambito dei presupposti di applicabilità della stessa - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651371-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in un rapporto di somministrazione di energia elettrica eccedesse l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. l'obbligo, ritenuto dal giudice di merito esigibile dalla somministrata, di predisporre turni di reperibilità notturna e festiva del personale al fine di rendere possibile la riattivazione dei propri macchinari dopo l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica imputabile alla somministrante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)