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Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 13/09/2004 (Rv. 577023 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Disciplina ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Accertamento dei presupposti di applicabilità della stessa - Spettanza al giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577023-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito, e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto di somministrazione di latte in cui il fornitore aveva assunto l'obbligo di avvertire gli acquirenti qualora il prodotto fosse stato inquinato da antibiotici e di mettere il latte inquinato in contenitori separati, non aveva escluso il diritto dell'acquirente al risarcimento del danno, ex art. 1227 secondo comma cod. civ., perché questi, pur avendo avuto il sospetto che il latte ricevuto fosse "contaminato", lo aveva mescolato con quello già contenuto nei propri contenitori, in mancanza di un obbligo contrattuale dell'acquirente di effettuare preventive analisi sul prodotto ricevuto, ed in mancanza di alcun avviso in tal senso da parte del fornitore e del mancato adempimento da parte di questi del proprio obbligo di collocare il prodotto contaminato in contenitore distinto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)