Sez. 1 - , Ordinanza n. 16531 del 23/05/2022 (Rv. 664952 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Procedura di concordato preventivo con riserva - Dichiarazione di inammissibilità - Successiva procedura di amministrazione straordinaria - Crediti sorti dopo il deposito della domanda di concordato e prima della dichiarazione di insolvenza - Prededucibilità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ove l'ammissione a tale procedura segua la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato con riserva, i crediti sorti dopo il deposito della domanda di concordato e prima della dichiarazione di insolvenza sono prededucibili, ma occorre verificare: i) che tali crediti discendano da un atto legalmente compiuto (e cioè da un atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato o da un atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti
di consecuzione tra le due procedure, per essere entrambe volte a regolare una coincidente situazione di dissesto.
Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 20, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 52, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)