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Sez. 1 - , Sentenza n. 15724 del 11/06/2019 (Rv. 654456 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Consecuzione tra procedure concorsuali - Nozione - Prededucibilità - Traslazione da una procedura ad un'altra - Configurabilità.
Stato
decisa il 2019-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654456-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

La consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale; tale fenomeno funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell'altro che al primo sia conseguito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 69 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)