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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 938 del 13/01/2023 (Rv. 666619 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso per cassazione - Procura rilasciata nell'atto di appello - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666619-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.

Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)