Sez. 3, Ordinanza n. 9642 del 15/04/2026 (Rv. 677658-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Giudizio di cassazione instaurato successivamente all’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti - Procura speciale - Discrasia tra nominativo del difensore indicato nella procura e quello di chi ha sottoscritto digitalmente il ricorso - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione instaurato successivamente all'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, la procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c. è validamente conferita solo se il difensore munito di mandato risulta univocamente identificabile quale sottoscrittore digitale del ricorso e, al contempo, tale nominato con la procura incorporata all'atto; ne consegue che la discrasia tra il nominativo del difensore indicato nella procura e quello che ha sottoscritto digitalmente il ricorso integra difetto originario di valida procura, non suscettibile di sanatoria, e comporta l'inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando il difetto assoluto di procura in quanto rilasciata ad un avvocato diverso da colui che era indicato nel ricorso e che lo aveva firmato).
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)