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Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 25/03/1975 (Rv. 374572 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - PRECLUSIONI - OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374572-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - PRECLUSIONI - OPERATIVITA - CONDIZIONI.*

Secondo l'art 617 cod proc civ, la previsione di un termine (di cinque giorni) per l'opposizione agli Atti esecutivi, riferito distintamente alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli Atti dell'esecuzione, pone in essere un sistema di preclusioni per le quali la nullita di un atto, pur nell'ipotesi che, quando sia tempestivamente denunciata, riverberi i suoi effetti sugli Atti successivi eventualmente compiuti nelle more dell'accertamento relativo, non puo essere fatta valere se non in Sede di opposizione all'atto che ne e inficiato, ovvero, nel caso che tanto sia stato impossibile, in Sede di opposizione all'atto immediatamente successivo. (V 1301/72, mass n 357827).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)