Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 25/03/1975 (Rv. 374572 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - PRECLUSIONI - OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - PRECLUSIONI - OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
Secondo l'art 617 cod proc civ, la previsione di un termine (di cinque giorni) per l'opposizione agli Atti esecutivi, riferito distintamente alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli Atti dell'esecuzione, pone in essere un sistema di preclusioni per le quali la nullita di un atto, pur nell'ipotesi che, quando sia tempestivamente denunciata, riverberi i suoi effetti sugli Atti successivi eventualmente compiuti nelle more dell'accertamento relativo, non puo essere fatta valere se non in Sede di opposizione all'atto che ne e inficiato, ovvero, nel caso che tanto sia stato impossibile, in Sede di opposizione all'atto immediatamente successivo. (V 1301/72, mass n 357827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)