Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 26/04/1972 (Rv. 357827 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE.*
I vizi formali che danno luogo all'opposizione agli Atti esecutivi, disciplinata dall'art 617 cod proc civ - ivi compresi quelli comportanti nullita astrattamente rilevabili d'ufficio - debbono essere denunciati con citazione o ricorso entro il termine perentorio di cinque giorni da quello della notificazione del titolo esecutivo e del precetto e, per i singoli Atti di esecuzione, da quello del compimento dei medesimi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)