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Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 14/04/1972 (Rv. 357654 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE IMMOTIVATE ALLA CONSULENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357654-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE IMMOTIVATE ALLA CONSULENZA - IRRILEVANZA.*

Il giudice di merito e tenuto a prendere in esame le censure mosse dalla parte alla consulenza tecnica di ufficio solo quando esse siano particolareggiate e circostanziate e non anche quando si esauriscano in generiche ed immotivate contestazioni. (V 2762'69, mass n 342471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)