Sez. 1, Sentenza n. 2762 del 22/07/1969 (Rv. 342471 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - CENSURE RILEVANTI DELLE PARTI*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - CENSURE RILEVANTI DELLE PARTI*
Il giudice di merito, che accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al giudizio del consulente, e, pertanto, non incorre nel vizio di insufficiente motivazione su punto decisivo se non nel caso in cui non esamina le censure mosse dalle parti all'opera del consulente, sempre che esse siano precise, circostanziate e tali da portare, ove se ne accerti il fondamento, ad un giudizio opposto, o in ogni caso diverso da quello espresso nella consulenza. (Conf. 3633-68, massima n. 336902 V. 602-69, massima n. 338819)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)