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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6405 del 15/03/2018 (Rv. 647570 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione - Errore di fatto - Nozione - Vizi relativi alla qualificazione della domanda - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647570-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che l'errore prospettato, avente asseritamente ad oggetto la valutazione sul fatto che una malattia professionale fosse comprensiva o meno di un'altra, concerne la qualificazione della domanda e non l'omessa considerazione di elementi di fatto.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)