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Sez. 2, Ordinanza n. 11057 del 24/04/2024 (Rv. 670890-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Interruzione - Termine semestrale ex art. 4, l. n. 89 del 2001 - Errore sulla decorrenza - Revocazione - Esclusione - Fondamento. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670890-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di irragionevole durata del processo, in ipotesi di giudizio riassunto dinanzi al giudice competente l'errore sulla decorrenza del termine ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 non integra errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di errore di giudizio conseguente a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)