Sez. 5, Sentenza n. 1100 del 07/07/1967 Ud. (dep. 28/09/1967) Rv. 105547 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - PERFEZIONA LA NOTIFICAZIONE - RICEZIONE E RITIRO DA PARTE DELLO IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - PERFEZIONA LA NOTIFICAZIONE - RICEZIONE E RITIRO DA PARTE DELLO IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
La notifica di un atto eseguita mediante deposito nella casa comunale si perfeziona, ad ogni effetto, con l'invio della raccomandata. Il termine per il compimento di Atti che abbiano riferimento a tale data di notifica decorre, pertanto, dal momento della spedizione della lettera e non gia da quello della sua ricezione e neppure dal ritiro dell'atto da parte dell'imputato. (Conf 104435, 104432, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)