Sez. 5, Ordinanza n. 473 del 08/02/1968 Cc. (dep. 07/03/1968) Rv. 107104 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -NON DETENUTO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE -MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO - COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA - EFFICACIA -MODALITA - TEMPO DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -NON DETENUTO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE -MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO - COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA - EFFICACIA -MODALITA - TEMPO DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA - IRRILEVANZA.*
Quando mancano le persone che hanno facolta di ricevere l'atto notificato e l'atto stesso e depositato a cura dell'ufficiale giudiziario presso la casa del comune ove l'imputato ha l'abitazione, l'effetto della notificazione, e cioe la conoscenza legale dell'atto, si verifica nel momento stesso in cui l'ufficiale giudiziario ha adempiuto a tutte le formalita prescritte dalla legge e non in quello in cui il destinatario della notificazione riceve la lettera raccomandata prevista dall'art 169 up cod pen, raccomandata che, a differenza di quanto avviene in materia di notifiche a mezzo posta, non deve essere spedita con ricevuta di ritorno. (Conf 105547, anno 1967, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)