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Sez. 5, Sentenza n. 28578 del 06/03/2018 Cc. (dep. 20/06/2018) Rv. 273323 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento - Ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Inammissibilità del ricorso - Dichiarazione con procedura non partecipata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le sentenze di patteggiamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273323-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

L'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha affermato che, con tale ultima norma, il legislatore ha voluto estendere la procedura senza formalità a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., a prescindere da quale sia la causa di inammissibilità da dichiararsi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)