Sez. 6, Ordinanza n. 3110 del 08/01/2018 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272145 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento - Ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Inammissibilità del ricorso - Dichiarazione con procedura non partecipata - Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha affermato che tale ultima norma si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista dalla prima parte del medesimo comma che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)