Sez. 1, Sentenza n. 9828 del 12/05/1983 Ud. (dep. 19/11/1983) Rv. 161300 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 - FACOLTATIVITÀ - EFFETTI - SENTENZA PENALE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CASISTICA.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 - FACOLTATIVITÀ - EFFETTI - SENTENZA PENALE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - CASISTICA.*
La terminologia adoperata dal legislatore in riferimento all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895 sottolinea la facoltatività della attenuante ivi indicata. Ne consegue che l'Obbligo della motivazione incombe al giudice solo nell'ipotesi di concessione, al fine di dimostrare di essersi attenuto alle condizioni di legge nella sua applicazione, e non anche in caso di diniego. (V mass n 143813).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)