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Sez. 1, Sentenza n. 151 del 19/10/1979 Ud. (dep. 07/01/1980) Rv. 143813 - 01

ARMI - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITA DEL FATTO - REQUISITI - QUALITA O QUANTITA DELLE ARMI - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI CONCESSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143813-01

ARMI - IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITA DEL FATTO - REQUISITI - QUALITA O QUANTITA DELLE ARMI - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI CONCESSIONE - ESCLUSIONE.*

La circostanza attenuante speciale della lieve entita del fatto prevista dall'art 5 della legge n 895 del 1967 sul controllo delle armi e di applicazione discrezionale nel senso che la diminuzione di pena non consegue, necessariamente al mero accertamento dell'elemento qualitativo o quantitativo delle armi, ma e rimesso alla facolta ed alla valutazione del giudice, il quale, avuto riguardo a tale elemento oggettivo e considerate le altre circostanze ed acquisizioni processuali, puo concedere o negare l'attenuante con il solo limite di motivare adeguatamente la decisione adottata.*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)