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Sez. U, Sentenza n. 3 del 04/01/1964 (Rv. 300003 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - MILITARI - SERVIZIO RASTRELLAMENTO PROIETTILI - DISCREZIONALITA DELLA PA - LIMITI - VIOLAZIONE DEL PRECETTO NEMINEM LEDERE - SINDACATO DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1964-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300003-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - MILITARI - SERVIZIO RASTRELLAMENTO PROIETTILI - DISCREZIONALITA DELLA PA - LIMITI - VIOLAZIONE DEL PRECETTO NEMINEM LEDERE - SINDACATO DELL'AGO.*

Pur dovendosi riconoscere applicabile, anche in tema di servizio di rastrellamento di proiettili, da parte di organi militari, il principio per cui al giudice ordinario e inibito sindacare l'organizzazione ed il funzionamento dei pubblici servizi, rimessi all'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione, tuttavia deve ritenersi che tale discrezionalita, ancorche di carattere tecnico trova un limite nel dovere che alla pa stessa incombe di osservare le Disposizioni di legge o di regolamento, nonche le norme elementari di diligenza e di prudenza imposte dal precetto del neminem laederè onde il giudice ordinario puo accertare, ai fini del risarcimento, se il fatto della pa abbia leso il fondamentale diritto del cittadino alla integrita personale, per avere superato i limiti del potere discrezionale, violando le norme anzidette.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)