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Sez. 3, Sentenza n. 1393 del 27/02/1984 (Rv. 433490 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - INFORTUNIO PER FOLGORAZIONE SUBITO DAL VERNICIATORE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI UNA LINEA AL ALTA TENSIONE DI IMPIANTO FERROVIARIO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2050 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1984-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433490-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - INFORTUNIO PER FOLGORAZIONE SUBITO DAL VERNICIATORE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI UNA LINEA AL ALTA TENSIONE DI IMPIANTO FERROVIARIO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2050 COD. CIV..*

Con riguardo allo svolgimento del servizio ferroviario da parte della pubblica amministrazione, l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ., sulla presunzione di responsabilità per l'Esercizio di attività pericolosa, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presenti, per peculiarità intrinseca della sua natura e per le caratteristiche dei mezzi adoperati, connotati di pericolosità eccedenti il livello normale di rischio, si da richiedere particolari cautele preventive. Pertanto, nel caso di infortunio per folgorazione, subito dal verniciatore di apparecchiature elettriche di una linea ad alta tensione di impianto ferroviario, ed a prescindere dalla non pericolosità di per sè del lavoro di verniciatura, non può essere esclusa l'operatività, a carico dell'amministrazione, della suddetta norma, tenuto conto che le attività di produzione e distribuzione di energia elettrica sono obiettivamente pericolose, nel senso specificato, pure se espletate da un soggetto pubblico, ed impongono di conseguenza l'apprestamento di ogni cautela idonea ad evitare danno, anche con riferimento all'organizzazione di lavori che terzi eseguano sui relativi impianti. (V 537/82, mass n 418250; (V 4893/77, mass n 388493; (V 2555/69, mass n 342140; (V 1604/66, mass n 323189; (V 1604/66, mass n 323190; (V 3/64, mass n 300003).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)