diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6201 del 18/11/1982 (Rv. 423874 - 01)

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONE - D'URGENZA - RATIFICA DELLE DELIBERAZIONI D'URGENZA NELLA "PRIMA ADUNANZA" DEL CONSIGLIO - TERMINE PERENTORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423874-01

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONE - D'URGENZA - RATIFICA DELLE DELIBERAZIONI D'URGENZA NELLA "PRIMA ADUNANZA" DEL CONSIGLIO - TERMINE PERENTORIO - ESCLUSIONE.*

L'art. 140, secondo comma, del R.d. 4 febbraio 1915 n. 148 - disponendo che le deliberazioni adottate dalla giunta municipale in via di urgenza (nella specie: deliberazione di interposizione di gravame avverso una precedente pronuncia) devono essere ratificate dal consiglio nella "sua prima adunanza" - non fissa al riguardo un termine perentorio, per cui la ratifica intervenuta in una seduta consiliare diversa da quella seguita immediatamente al provvedimento della giunta non incorre in alcuna nullità, essendo il ritardo sfornito di sanzione. (V 671/82, mass n 418436; (V 2379/81, mass n 413138).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)