Sez. 2, Sentenza n. 6201 del 18/11/1982 (Rv. 423874 - 01)
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONE - D'URGENZA - RATIFICA DELLE DELIBERAZIONI D'URGENZA NELLA "PRIMA ADUNANZA" DEL CONSIGLIO - TERMINE PERENTORIO - ESCLUSIONE.*
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONE - D'URGENZA - RATIFICA DELLE DELIBERAZIONI D'URGENZA NELLA "PRIMA ADUNANZA" DEL CONSIGLIO - TERMINE PERENTORIO - ESCLUSIONE.*
L'art. 140, secondo comma, del R.d. 4 febbraio 1915 n. 148 - disponendo che le deliberazioni adottate dalla giunta municipale in via di urgenza (nella specie: deliberazione di interposizione di gravame avverso una precedente pronuncia) devono essere ratificate dal consiglio nella "sua prima adunanza" - non fissa al riguardo un termine perentorio, per cui la ratifica intervenuta in una seduta consiliare diversa da quella seguita immediatamente al provvedimento della giunta non incorre in alcuna nullità , essendo il ritardo sfornito di sanzione. (V 671/82, mass n 418436; (V 2379/81, mass n 413138).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)