Sez. 2, Sentenza n. 671 del 05/02/1982 (Rv. 418436 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - AL SINDACO - DA PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN VIA DI URGENZA - RATIFICA - RELAZIONE AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA ADUNANZA - NECESSITÀ - DELIBERAZIONE NELLA MEDESIMA ADUNANZA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - AL SINDACO - DA PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN VIA DI URGENZA - RATIFICA - RELAZIONE AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA ADUNANZA - NECESSITÀ - DELIBERAZIONE NELLA MEDESIMA ADUNANZA - IRRILEVANZA.*
L'art. 140 del R.d. 4 febbraio 1915 n. 148, il quale, in caso di autorizzazione del sindaco a stare in giudizio, adottata dalla giunta municipale in via d'urgenza, prevede che deve essere fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza al fine di ottenere la ratifica, non impone che quest'ultima debba necessariamente intervenire in tale seduta e, comunque, non fissa alcuna sanzione di nullità per il caso di ratifica deliberata in un momento successivo. (Conf 2379/81, mass n 413138).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)