Sez. 5, Sentenza n. 8403 del 03/02/2011 Ud. (dep. 02/03/2011) Rv. 249722 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Elementi inidonei a provare la qualità di amministratore di fatto dell'estraneo - Utilizzazione per attribuirgli la responsabilità concorsuale - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di reati fallimentari commessi da persone diverse dal fallito, gli elementi di prova ritenuti insufficienti per radicare la qualità di amministratore di fatto in capo all'estraneo non possono essere utilizzati come prova presuntiva della sua responsabilità a titolo di concorso esterno nel reato proprio del fallito. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente il concorso dell'estraneo, dando puntuale dimostrazione dell'apporto materiale e morale dell'imputato nelle singole fasi di una complessiva e unitaria manovra fraudolenta, non ravvisando alcun coefficiente presuntivo nella conclusione di reità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)