Sez. 5, Sentenza n. 37038 del 04/10/2006 Ud. (dep. 09/11/2006) Rv. 235023 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Elementi inidonei a provare la qualità di amministratore di fatto dell'estraneo - Utilizzazione per attribuirgli la responsabilità concorsuale - Legittimità - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di reati fallimentari commessi da persone diverse dal fallito, gli elementi di prova ritenuti insufficienti per radicare la qualità di amministratore di fatto in capo all'estraneo non possono essere utilizzati come prova presuntiva della sua responsabilità a titolo di concorso esterno nel reato proprio del fallito (nella specie, bancarotta per distrazione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)