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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 50 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-14, depositata il 1988-01-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:50
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10221

  • Valore aggiunto (imposta sul) (I.V.A.)
  • Violazioni e sanzioni
  • Beni viaggianti
  • Documento di accompagnamento
  • Redazione
  • Prescritte indicazioni
  • Mancanza o inesattezza
  • Sanzioni
  • Pena pecuniaria
  • Entità
  • Scarto edittale
  • Manifesta inammissibilità delle questioni.
  • D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, commi primo e secondo.
  • Cost., art. 76.
Leggi la massima
Tra i principi e criteri direttivi in materia di sanzioni tributarie, rientra anche la finalità di "assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione" (art. 10, comma primo, L. delega n. 825 del 1971), in ordine alla cui realizzazione era compito evidentemente rimesso alla discrezionalità del legislatore delegato stabilire l'entità delle pene pecuniarie nonché individuare la misura dello scarto edittale, ritenuta più idonea e nell'ambito della quale dovesse essere graduata la concreta entità della pena da irrogare. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi primo e secondo, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, impugnato - in riferimento all'art. 76 Cost. - per eccesso di delega, relativamente all'art. 10, n. 11 della L. n. 825 del 1971). - cfr. S. n. 111/1986.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e secondo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 "Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della l. 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti"; promossi con ordinanze emesse il 15 novembre 1983 e il 30 maggio 1985 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno iscritte rispettivamente al n. 384 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 712, 713 e 714 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno 1984 e n. 10/prima serie speciale dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che l'Ufficio IVA di Belluno notificava in data 27 luglio 1983 alla s.n.c. f.lli De Lorenzo avviso di irrogazione di pena pecuniaria di lire 1.000.000, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, per non aver indicato nella bolla di accompagnamento l'esatta quantità dei beni trasportati; che avverso tale avviso ricorreva la soc. De Lorenzo e nel corso del relativo giudizio la Commissione tributaria di primo grado di Belluno sollevava, con ordinanza del 15 novembre 1983, questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, primo comma, d.P.R. n. 627/78, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti contenuti nell'art. 10, n. 11 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 e in quella successiva 10 maggio 1976 n. 241; che, in particolare, il giudice a quo ritiene la suddetta violazione perché la norma impugnata contempla una pena - da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 - che, da un lato, nel suo minimo edittale sarebbe tanto alta da risultare assurdamente sperequata rispetto a casi di scarsa portata lesiva quale quello di specie e, dall'altro, nel suo scarto edittale apparirebbe insufficiente a punire equilibratamente la vasta gamma dei comportamenti sanzionati; che con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 30 maggio 1985, la Commissione tributaria di primo grado di Belluno sollevava questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 627/78, in riferimento all'art. 76 Cost.; che ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - che prevede la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000 per la mancanza o inesattezza nei documenti di accompagnamento di alcune indicazioni diverse da quelle indicate nel primo comma - violerebbe la delega contenuta nell'art. 10, n. 11 della legge n. 825 del 1971 per gli stessi motivi sopra esposti a proposito dell'ordinanza della Commissione tributaria di Belluno del 15 novembre 1983; che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi, conclude per l'infondatezza delle questioni;
punto 2
Considerato che i giudizi, data la sostanziale identità delle questioni, vanno riuniti e congiuntamente decisi; che, come questa Corte ha già affermato (cfr. sentenza n. 111/86), principi e criteri direttivi in materia di sanzioni tributarie non sono contenuti esclusivamente nel numero 11 del secondo comma dell'art. 10 della legge delega, ma vanno rinvenuti anche, per quanto interessa la fattispecie, nel primo comma dello stesso art.10, secondo cui tra le finalità da perseguire vi era anche quella di "assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione"; che, nello stabilire l'entità delle pene pecuniarie (in particolare i minimi edittali di esse), il contemperamento dell'esigenza della loro migliore commisurazione all'entità oggettiva e soggettiva delle violazioni con quella anzidetta di assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione era compito evidentemente rimesso alla discrezionalità del legislatore delegato; che, inoltre, anche quanto alla questione dello scarto tra minimo e massimo di pena, va rilevato che la conformità o meno dell'entità di tale differenza (comunque prevista in misura certo non indifferente) al criterio direttivo della migliore commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni non è censurabile in questa sede, in quanto spettava al legislatore delegato, nell'ambito della sua sfera di discrezionalità, individuare la misura dello scarto edittale ritenuta più idonea e nell'ambito della quale dovesse essere graduata la concreta entità della pena da irrogare; che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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