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Sez. 4, Sentenza n. 10704 del 07/02/2012 Ud. (dep. 19/03/2012) Rv. 252676 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Criteri di individuazione - Riferimento alle funzioni in concreto esercitate e non alla qualifica rivestita - Necessità - Riferibilità anche ai fatti commessi prima dell'introduzione dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008 - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252676-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui all'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008 (rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi) - per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati - ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. Ne deriva che la codificazione della c.d. 'clausola di equivalenzà avvenuta con il predetto D.Lgs. n. 81 del 2008 non ha introdotto alcuna modifica in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità penale concernente il datore di lavoro di fatto, i quali sono, pertanto, applicabili ai fatti precedenti all'introduzione dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività della norma penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)