diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 49593 del 14/06/2018 Ud. (dep. 30/10/2018) Rv. 274042 - 02

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Infortuni sul lavoro – Distacco fittizio di lavoratori – Obblighi di prevenzione e protezione - Destinatari - Individuazione.
Stato
decisa il 2018-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274042-02

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di distacco fittizio di lavoratori - in quanto avvenuto al di fuori dei casi previsti dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - gli obblighi di prevenzione e protezione, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gravano, ai sensi dell'art. 299 dello stesso decreto, sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale a norma dell'art. 2, d.lgs. n. 81 del 2008, sia su colui presso il quale i lavoratori sono distaccati, il quale assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente degli stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 299, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)