Sez. 1, Sentenza n. 8155 del 10/08/1990 (Rv. 468785 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNCIA AL CREDITO FATTO VALERE IN GIUDIZIO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNCIA AL CREDITO FATTO VALERE IN GIUDIZIO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
La rinuncia al credito fatto valere in giudizio non può essere rilevata di ufficio dal giudice poiché, conseguendo ad una potestà dispositiva del diritto, è estranea alla fattispecie costitutiva da accertare in forza dell'Azione intrapresa e postula la cognizione di fatti estintivi che costituiscono oggetto di una eccezione in senso proprio o sostanziale, rispetto alla quale l'Onere di allegazione e di prova grava sulla parte nei cui confronti il diritto è fatto valere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)