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Sez. 1, Sentenza n. 8155 del 10/08/1990 (Rv. 468785 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNCIA AL CREDITO FATTO VALERE IN GIUDIZIO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468785-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNCIA AL CREDITO FATTO VALERE IN GIUDIZIO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

La rinuncia al credito fatto valere in giudizio non può essere rilevata di ufficio dal giudice poiché, conseguendo ad una potestà dispositiva del diritto, è estranea alla fattispecie costitutiva da accertare in forza dell'Azione intrapresa e postula la cognizione di fatti estintivi che costituiscono oggetto di una eccezione in senso proprio o sostanziale, rispetto alla quale l'Onere di allegazione e di prova grava sulla parte nei cui confronti il diritto è fatto valere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)