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Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006 (Rv. 589402 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE | Remissione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Allegazione e prova - Onere a carico della parte - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589402-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE

L'eccezione di estinzione del credito per remissione rientra nel novero di quelle che devono essere proposte dalla parte, sulla quale grava pertanto l'onere di allegare e provare il fatto estintivo dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)