Sez. L, Sentenza n. 1656 del 25/02/1999 (Rv. 523645 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Requisito della riduzione della capacità lavorativa - Accertamento - Valutazione degli elementi soggettivi (età, attitudini, grado di cultura, esperienza lavorativa) - Presupposti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE
Nelle controversie in tema di pensione d'invalidità, la valutazione degli elementi soggettivi (età, attitudini, grado di cultura, esperienza lavorativa) dell'assicurato e delle condizioni ambientali e socio - economiche non è obbligatoria, ma solo facoltativa, nel caso in cui gli accertamenti medico - legali evidenziano una riduzione della capacità lavorativa notevolmente inferiore alla soglia legale d'invalidità pensionabile.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 363 art. 10, Legge 03/06/1975 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)