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Sez. L, Sentenza n. 3027 del 23/03/1998 (Rv. 513855 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Requisito della riduzione della capacità di guadagno - Valutazione prognostica - Necessità - Recupero successivo anche per riqualificazione professionale - Rilevanza - Eccezioni - Svolgimento di attività lavorativa da parte di "ciechi" - Valutabilità ai fini della revoca della pensione - Esclusione ex art. 68 legge n. 153 del 1969 - "Ratio" - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513855-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione di invalidità, la valutazione relativa alla riduzione della capacità di guadagno va compiuta "ex ante", cioè con riferimento alle occupazioni dell'assicurato, anche diverse da quelle esercitate, confacenti in quel momento alle sue attitudini e tali da assicurargli un guadagno non inferiore ai limiti stabiliti; successivamente, tuttavia, si deve procedere alla soppressione della prestazione in atto, a norma dell'art. 10, secondo comma, del R.D.Legge n. 636 del 1939, ove detta capacità di guadagno cessi, in concreto, di essere inferiore ai limiti suddetti, in particolare per il conseguimento di una nuova occupazione attraverso una riqualificazione professionale. A tale ultima regola è posta una deroga dall'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (non modificato dalla legge n. 638 del 1983, di conversione del D.L. n. 463 del 1983) nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa, allo scopo di favorire il loro reinserimento sociale. (Fattispecie relativa a lavoratore, già svolgente attività di falegname, che, dopo avere maturato - come accertato in esito alla vicenda giudiziaria - il diritto alla pensione di invalidità per la riduzione della capacità di guadagno causata dalla elevatissima riduzione del "visus", era stato ricollocato come centralinista, asseritamente grazie alla sua condizione "cieco civile"; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, provvedendo a seguito di un precedente annullamento con rinvio per vizio di motivazione, non aveva preso in considerazione, ai fini dell'applicazione del riportato principio, la dedotta condizione di cecità, erroneamente ritenendo precluso il relativo accertamento).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 68, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)