Sez. 2 - , Sentenza n. 18917 del 11/09/2020 (Rv. 659172 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI, CONSULENTI, AUSILIARI, NOTAI E PUBBLICI UFFICIALI | Liquidazione dell'onorario del difensore di collaboratore di giustizia - Disciplina applicabile - Individuazione - Soggetto legittimato passivo - Ministero interno.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI, CONSULENTI, AUSILIARI, NOTAI E PUBBLICI UFFICIALI
In materia di spese di giustizia l'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che per la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991, si applichi la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ma solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione; in tale procedimento l'unico soggetto legittimato passivo, quale parte necessaria, è il Ministero dell'interno, obbligato al pagamento delle relative spese, comprensive dell'assistenza legale.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 115, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 23/04/2004 num. 261 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)