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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12322 del 09/05/2019 (Rv. 653811 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Opposizione alla liquidazione - Erronea identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere in giudizio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653811-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero dell'Interno anziché il Ministero della Giustizia) non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)