Sez. 3, Sentenza n. 15373 del 26/07/2016 (Rv. 641292 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE | Sentenza divorzile - Obbligo di mantenimento dell'ex moglie - Revoca dell'assegnazione alla stessa della casa familiare e contestuale affermazione che il regime del bene segue "il normale regime civilistico" - Interpretazione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE
In materia di divorzio, la sentenza che ponga a carico del marito l'obbligo di mantenimento della ex moglie e revochi l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, contestualmente affermando che il bene segua "il normale regime civilistico", va intesa nel senso che la casa torna nel godimento esclusivo della stessa ex moglie, in quanto ne era unica proprietaria, essendo tale interpretazione l'unica desumibile, oltre che dal tenore letterale del disposto, anche dalla piena corrispondenza di una simile conseguenza con l'imposizione, sempre al marito, dell'assegno di mantenimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'opposizione a precetto per il rilascio dell'immobile, intimato dal marito a carico dell'ex moglie, rilevando come l'assenza di una statuizione espressa di assegnazione in suo favore della casa coniugale escludesse l'esistenza di un titolo dotato del requisito della certezza che lo legittimasse a procedere ad esecuzione forzata).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)