Sez. L, Sentenza n. 13811 del 31/05/2013 (Rv. 626724 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione - Riferimento esclusivo al dispositivo e alla motivazione - Necessità - Interpretazione extratestuale - Esclusione - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza esecutiva ex art. 431 cod. proc. civ., posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)