Sez. 1, Sentenza n. 8437 del 11/04/1988 Ud. (dep. 28/07/1988) Rv. 178970 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - STATO DI EMOZIONE PROFONDA - IMPUTABILITÀ - SUSSISTENZA - IN RIFERIMENTO AL DOLO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - STATO DI EMOZIONE PROFONDA - IMPUTABILITÀ - SUSSISTENZA - IN RIFERIMENTO AL DOLO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Lo stato di emozione profonda, determinato dall'impulso spasmodico all'Azione e/o dalla paura, in tema di omicidio, anche tentato nulla toglie alla piena imputabilità dell'agente e soprattutto alla qualificazione del dolo, che, anzi, concorre a definire. (fattispecie in tema di dolo alternativo, mirato cioè a neutralizzare la vittima, mediante il ferimento o l'uccisione). (per quanto valga, V mass n 141138, con richiami di altra giurisprudenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)