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Sez. L, Sentenza n. 4116 del 04/04/2000 (Rv. 535318 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Produzione da parte del debitore di dati e conteggi relativi all'entità e ai criteri di quantificazione della pretesa avanzata dal creditore senza obiezioni da parte di questo - Conseguenze - Esonero del creditore dalla produzione di ulteriori conteggi e prospetti relativi all'entità del credito - Onere per il debitore di contestazione specifica in relazione ai criteri e alle voci di determinazione dell'entità del credito - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535318-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI

Quando il debitore, pur contestando, ancorché genericamente, la pretesa creditoria, produca in giudizio, al fine di chiarire le pretese contro di lui azionate, i dati e i conteggi attraverso i quali la controparte ha quantificato il proprio credito, il creditore è esonerato dalla produzione di ulteriori conteggi e prospetti relativi all'entità del credito e ai criteri in base ai quali è stato quantificato, e grava sul debitore l'onere di contestazione specifica in ordine ai criteri e alle voci di determinazione dell'entità del credito, giacché la suddetta documentazione, in quanto riferibile al creditore, che nulla obietta, e in quanto non contestata dal debitore, che la produce, assume, indipendentemente dalla sua efficacia probatoria, il valore di un dato pacifico in ordine alla misura del credito vantato, idoneo pertanto a circoscrivere l'area in contestazione tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)