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Sez. L, Sentenza n. 5526 del 17/04/2002 (Rv. 553782 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Dovere del convenuto di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore - Mancata contestazione - Effetti - Adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto dedotto - Configurabilità - Conteggi allegati al ricorso - Componente fattuale e componente giuridica o normativa dei conteggi - Onere di contestazione solo per la componente fattuale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553782-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

L'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore, fa della non contestazione un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio: la mancata contestazione infatti rappresenta, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, e consente quindi di superare la tradizionale distinzione fra "ammissione implicita" e "non contestazione". Nel caso in cui, poi, la domanda sia integrata da conteggi, contenuti nello stesso contesto o in allegato unito al ricorso, occorre distinguere la componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione e agli effetti della mancata contestazione, dalla componente giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)