Sez. 1, Sentenza n. 442 del 14/01/1995 (Rv. 489702 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Valore probatorio - Limiti - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO
In forza degli artt. 1 e 2 legge n. 15 del 1968, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è utilizzabile per la produzione di atti e documenti agli organi di pubblica amministrazione, al fine del rilascio di provvedimenti amministrativi; mentre non può considerarsi vincolante per il notaio - libero professionista, ancorché esercente una pubblica funzione amministrativa -. Pertanto, nell'ipotesi in cui sia depositario di un libretto bancario il notaio può legittimamente rifiutarsi di consegnarlo ai pretesi eredi del depositante, ove questi, oltre all'indicata dichiarazione sostitutiva, non abbiano fornito alcun elemento idoneo circa la qualità di eredi.
Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 1, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, DPR 25/01/1994 num. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)