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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29830 del 29/12/2011 (Rv. 620775 - 01)

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Efficacia probatoria in giudizio - Qualità di erede e legatario - Limiti - Valenza indiziaria - Fattispecie in tema di appello proposto da soggetti qualificatisi eredi della parte originaria.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620775-01

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO

L'atto notorio, pur essendo considerato da alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario, allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, anche se nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non ha nessuna rilevanza quando venga prodotto in giudizio in funzione probatoria di una delle suddette qualità. In tal caso, l'atto notorio non dà luogo ad una presunzione legale, sia pure "juris tantum", circa la spettanza delle indicate qualità di erede o di legatario, ma integra un mero indizio, che deve essere comprovato da altri elementi di giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto mancante la prova della legittimazione all'impugnazione in capo agli appellanti, i quali, assumendo di avere la qualità di eredi della parte originaria, si erano limitati a produrre un atto notorio attestante l'avvenuto decesso di quest'ultima e la loro asserita qualità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 1, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)