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Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 07/11/1996 (Rv. 500385 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omesso esame di prove determinanti - Onere della parte - Compito del giudice.
Stato
decisa il 1996-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500385-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Ove si lamenti, con i motivi di impugnazione, l'omesso esame da parte del giudice di prove determinanti, è onere della parte indicare analiticamente quali fonti di prova siano state pretermesse, ed in qual modo esse avrebbero inciso sulla decisione. Il giudice è infatti tenuto a indicare gli elementi che giustificano il suo convincimento, ma non anche ad esaminare e discutere tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)